Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Camera dei Deputati. Regolamento

80364
Stato 50 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Camera dei Deputati. Regolamento

6. La commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si

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1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

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3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.

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3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, sèguiti a

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3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la commissione presenta su ciascun

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2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla

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2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a

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2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una giunta provvisoria composta dei deputati

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3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso

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3. Quando però un presidente di gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma

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4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa

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2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora

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3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a

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Delle disposizioni comuni a mozioni, interpellanze e interrogazioni

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membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

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Delle sedute dell'assemblea, delle commissioni e del Parlamento a camere riunite

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5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci

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all'assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve

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2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

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2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del quinto comma

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3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

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3. Il calendario adottato a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito.

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3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

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approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né

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5. Il presidente dà notizia alla commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

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5. In caso di mancato accordo si procede a norma del primo comma dell'articolo 26.

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3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una commissione. Ogni gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del

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rispecchiata la proporzione dei gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che

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3. La commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.

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5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei

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3. In commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'art. 54.

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2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

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1. Ciascuna commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24

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2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.

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di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del

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della Camera nomina fra i componenti della giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz' altro la domanda al primo punto

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periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso

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degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché

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2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

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5. Nel caso di discussione a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati nonché

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3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 70.

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3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono.

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2. In assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio

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4. Delle sedute delle commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la commissione non decida diversamente.

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2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

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3. Ogni deputato, anche non appartenente alla commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

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6. Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'assemblea il trasferimento di un progetto di legge

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3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi

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1. Le deliberazioni dell'assemblea e delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza

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risoluzione a norma dell'articolo 117.

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